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La tutela del diritto all’immagine ha subito, nel corso degli anni, una profonda evoluzione, a partire dalla definizione del concetto di “immagine”. Se, infatti, originariamente la nozione era riferita alla riproduzione dell’aspetto fisico della persona mediante la fotografia, l’arte cinematografica e le varie forme espressive proprie dell’arte figurativa, successivamente è stata estesa anche a modalità di rappresentazione che consentono l’identificazione del soggetto a prescindere dalla riproduzione dei suoi tratti somatici (quali, ad esempio, l’uso dei suoi accessori distintivi, delle sue sembianze stilizzate o di un sosia).

L’uso dell’immagine altrui è subordinato al consenso della persona raffigurata, che di norma lo presta espressamente, con una liberatoria o con un contratto. Solo qualora il comportamento del soggetto ritratto denoti in maniera inequivocabile la volontà di autorizzare l’uso della propria immagine, il consenso può essere “tacito” o “implicito”, ossia desumibile dal comportamento stesso.

Il principio generale della necessità del consenso incontra alcune eccezioni, ad esempio quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà del soggetto raffigurato. In questa ipotesi, infatti, il diritto all’informazione della collettività viene considerato prevalente sul diritto alla riservatezza della persona celebre.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che l’uso dell’immagine di un soggetto noto è lecito non solo quando la persona venga ripresa nell’ambito dell’attività che ha dato origine alla sua notorietà, ma anche quando sia ritratto nello svolgimento di attività accessorie e connesse a quella principale che lo ha reso celebre. Rimane, invece, la necessità del consenso per riprodurre le immagini del personaggio noto che non presentano alcun collegamento con l’attività che ne ha determinato la celebrità e che riguardano la sua sfera privata, poiché in questi casi la divulgazione è estranea a soddisfare un interesse generale di conoscenza e mira unicamente ad appagare una pura e semplice curiosità.

Il consenso è, comunque, necessario nel caso di uso a fini promozionali dell’immagine di una persona nota, poiché in questo caso non vi è una peculiare finalità informativa e l’obiettivo primario è di avvalersi della fama del soggetto rappresentato per promuovere il prodotto o il servizio sul mercato.

Un’altra eccezione al principio della necessità del consenso è prevista quando la persona raffigurata abbia partecipato a un evento di interesse pubblico o a un evento che si è svolto in pubblico. Anche in questo caso, il diritto al riserbo del soggetto ritratto viene sacrificato a favore del prevalente diritto all’informazione su avvenimenti svoltisi in pubblico o che, pur essendosi tenuti in ambienti privati, rivestano interesse pubblico, ad esempio a causa dei partecipanti. In merito, è opportuno specificare che l’interesse pubblico previsto dalla legge deve essere inteso non come una mera curiosità, ma come pubblica utilità alla divulgazione dell’immagine. L’utilizzazione dell’immagine altrui in assenza di consenso è, quindi, lecita solo nella misura in cui è strumentale all’esigenza di informare la collettività su quell’evento, ossia quando la conoscenza dell’evento presupponga necessariamente la conoscenza dei suoi partecipanti.

Infine, il consenso all’uso dell’immagine altrui non è necessario quando la riproduzione è giustificata dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali.

Le eccezioni alla necessità del consenso sopra menzionate non trovano comunque applicazione quando l’uso dell’immagine altrui risulti pregiudizievole dell’onore, della reputazione e del decoro della persona raffigurata. La sussistenza di questo pregiudizio rende, quindi, illecito l’uso dell’immagine anche nel caso in cui sia astrattamente riconducibile alle eccezioni in precedenza descritte.

(Fabrizia Serpieri)