Per “publishing editoriale" si intende il complesso degli elementi che caratterizzano l’aspetto esteriore di un libro. Può quindi essere costituito dalle scelte editoriali complessive riferibili al titolo del libro (ove distintivo dell'opera), dal layout, dalle immagini scelte per la copertina e dalle eventuali fascette promozionali.
Il publishing editoriale svolge un ruolo cruciale ai fini della commercializzazione del libro, posto che influisce spesso in maniera determinante nelle scelte di acquisto del lettore.
Per questa ragione, ci si interroga spesso se sia proteggibile in via autonoma rispetto all'opera letteraria pubblicata.
In via ipotetica, infatti, il publishing editoriale potrebbe rappresentare un'opera creativa in se stessa. Ciò può accadere nel caso in cui, ad esempio, un editore sviluppi un font completamente creativo per la pubblicazione delle sue copertine, oppure adotti scelte grafiche completamente originali.
Esistono inoltre alcune norme che proteggono il prodotto editoriale da forme di concorrenza sleale. In particolare, i riferimenti risiedono negli articoli 102 legge autore e 2598 codice civile, il cui ambito di operatività in relazione al publishing editoriale è, però, tutt'altro che certo.
In quest’ottica assume, quindi, particolare rilievo l’ordinanza resa dal Tribunale di Milano il 26 febbraio 2026, secondo la quale il “publishing” può rappresentare un elemento distintivo dell’impresa editoriale e, in quanto tale, è suscettibile di essere tutelato.
Nel caso in esame, una casa editrice titolare dei diritti sulle edizioni italiane di alcune opere letterarie straniere aveva agito in giudizio lamentando l’imitazione integrale e sistematica, da parte di una concorrente titolare dei diritti sulle medesime opere per edizioni in altra lingua, della propria veste grafica.
In questa situazione, il Tribunale di Milano ha ritenuto che tale condotta integrasse gli estremi della concorrenza sleale sotto il profilo tanto dell’imitazione servile quanto della concorrenza parassitaria. Sotto il primo profilo, l’ordinanza ha riconosciuto il carattere distintivo della forma esteriore dei prodotti e l’effetto confusorio derivante dalla pedissequa imitazione di ogni singolo elemento della forma stessa.
La ripetizione nel tempo della strategia imitativa è stata, invece, valutata come elemento idoneo a integrare gli estremi della concorrenza parassitaria.
(Fabrizia Serpieri)
