Il d.lgs. n. 179 del 7 ottobre 2026 ha introdotto espressamente i dati e gli algoritmi di addestramento dell'AI nella nozione di segreto industriale. Per comprendere la portata della nuova norma è utile ripercorrerne i tratti essenziali.
Il segreto aziendale è soggetto, nel nostro ordinamento, a un duplice livello di protezione.
In primo luogo, è tutelato in base alla disciplina della concorrenza sleale, applicabile unicamente ai soggetti che rivestano la qualifica di imprenditori e tra i quali sussista un rapporto di concorrenza. La sottrazione, da parte di un imprenditore, di segreti aziendali appartenenti all’impresa di un concorrente costituisce quindi un illecito concorrenziale in base all’art. 2598, n. 3, c.c., in quanto atto non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
In conformità alla Direttiva (UE) 2016/943 dell'8 giugno 2016 di protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali), il segreto aziendale è, inoltre, protetto dall’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (CPI: d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005), che attribuisce il diritto di vietare a terzi l’acquisizione, la rivelazione o l’utilizzo abusivo di informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali al detentore che ne abbia il legittimo controllo, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di concorrenza. In questa nozione rientrano non solo le informazioni a contenuto tecnologico (ossia quelle astrattamente brevettabili) ma anche le conoscenze commerciali (quali, a titolo esemplificativo, le liste clienti e le tecniche di marketing).
La tutela prevista dal CPI è subordinata al fatto che le informazioni siano segrete (vale a dire: non note o facilmente accessibili agli esperti del settore), abbiano valore commerciale in quanto segrete (ossia forniscano un vantaggio competitivo al loro detentore) e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Quest’ultima valutazione deve essere effettuata caso per caso (l’adeguatezza di una password, ad esempio, potrà essere considerata o meno sufficiente a seconda del tipo di informazioni protette).
Il d.lgs. n. 179 del 7 ottobre 2026 ha modificato l’art. 98 CPI introducendo espressamente tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali tutelabili anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, sempre che sussistano le condizioni previste dalla norma per la protezione del segreto aziendale. Il decreto ha, poi, specificato che ai fini dell’addestramento dei sistemi di AI, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di AI.
La predetta estensione della disciplina del segreto aziendale non era espressamente prevista dal Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), ma la legge italiana sull’intelligenza artificiale (Legge 23 settembre 2025, n. 132) ha comunque delegato il Governo ad adottare strumenti di tutela per i dati, gli algoritmi e i metodi matematici utilizzati per l’addestramento.
Allo stato attuale, considerato che i dati utilizzati a tali fini possono accedere alla tutela alle stesse condizioni previste per la generalità delle informazioni aziendali (delle quali, peraltro, il CPI non fornisce alcun elenco esemplificativo), l’ampliamento introdotto dalla norma potrebbe avere una portata più apparente che reale. Sarà quindi interessante vedere come i giudici nazionali applicheranno l'art. 98 CPI riformato.
