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Destinatari: deployers di AI.

Data di applicazione: 2 agosto 2026.

Obiettivo: garantire che le persone esposte a un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica siano edotte circa il funzionamento del sistema.

Il Regolamento (UE) 1689/2024 sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) del 13 giugno 2024 ha introdotto una serie di obblighi di trasparenza all’interno del territorio dell’Unione Europea cui sono tenuti i fornitori e i deployers di sistemi di AI, anche nel caso in cui presentino un rischio limitato (il minimo grado assegnato ad alcuni sistemi AI nel risk-based approach adottato dall’AI Act).

In questo contributo analizzeremo l’obbligo contemplato dall’art. 50.3 AI Act, in base al quale è previsto:

I deployer di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica informano le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema e trattano i dati personali in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica e il riconoscimento delle emozioni autorizzati dalla legge per accertare, prevenire o indagare reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi e conformemente al diritto dell'Unione.

L’elemento che caratterizza l’obbligo in oggetto è che il sistema AI sia finalizzato al riconoscimento delle emozioni o alla categorizzazione biometrica.

In forza di tale obbligo, i deployers dovranno rendere edotti i soggetti i cui dati personali vengono trattati che il trattamento è conforme al GDPR e, in generale, alla normativa dell’Unione Europea applicabile al caso di specie.

Le informazioni di cui al presente obbligo devono essere fornite alle persone interessate in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione.

L’AI Act ha, infine, chiarito che l’obbligo in esame non si applica ai sistemi AI autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi.