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Con la progressiva diffusione degli strumenti basati su tecnologie di intelligenza artificiale (AI) negli studi legali, gli ordini forensi hanno avviato iniziative per garantirne il corretto utilizzo da parte degli iscritti.

Un aspetto di particolare rilievo riguarda l’adempimento dell’anonimizzazione dei dati personali nel contesto dell’utilizzo di questi sistemi e, specialmente, degli strumenti di AI generativa (GenAI).

Il CCBE (“Council of Bars and Law Societies of Europe”), nella Guida sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati del 2 ottobre 2025, ha evidenziato i rischi legati all’inserimento di dati personali nei prompt dei sistemi di GenAI.

Tra questi rischi, vi è la circostanza che i fornitori dei sistemi di GenAI impieghino i dati di input per finalità di addestramento dei propri modelli di machine learning. Ciò esporrebbe i dati personali, se del caso anche afferenti a categorie meritevoli di protezione rafforzata (come i “dati sensibili” e i “dati giudiziari”), a trattamenti che potrebbero risultare illeciti. I fornitori, inoltre, potrebbero avere accesso tanto ai dati di input quanto a quelli generati negli output.

Considerati gli obblighi di riservatezza incombenti sugli avvocati, il CCBE ne ha evidenziato la responsabilità rispetto alle informazioni immesse nei sistemi di AI, non limitatamente a quelle costituenti “dati personali”. Tra le regole per l’utilizzo di tali strumenti, è stato previsto che gli avvocati devono evitare di inserire dati personali, riservati o comunque riferibili ai clienti nell’interfaccia utente di uno strumento di GenAI, a meno che non sussistano garanzie adeguate. Queste ultime potrebbero essere rappresentate da obblighi contrattuali per il fornitore di GenAI di trattare i dati come riservati o dalla stipula di un accordo di protezione dei dati in linea con il Reg. (UE) 2016/679 che preveda che i dati immessi siano utilizzati esclusivamente per le finalità dello studio legale.

Nel “BrevIArio normativo sull’uso dell’IA” dell’Ordine degli avvocati di Torino, sono parimenti evidenziati i rischi legati alla possibile memorizzazione e successivo impiego nelle attività di training dei dati di input da parte dei fornitori dei sistemi di AI. Sul punto, è evidenziata la necessità di verificare che il fornitore offra garanzie sulla circostanza che ciò non avvenga, eventualmente a condizioni supplementari rispetto alla licenza pubblica base. Viene inoltre sottolineato il rischio di “rigurgito” di dati personali, ove le informazioni inserite come input da un determinato utente siano fornite come output in risposta ai prompt di un altro utente, così determinando un trattamento illecito di dati personali. Al riguardo, il breviario prevede che l’avvocato non debba inserire nel prompt informazioni riservate.

Ancora più esplicito è il “Breve vademecum per avvocati sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale” dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il quale, tra le indicazioni operative sull’uso degli strumenti di AI, prevede di rendere anonimi i dati, rimuovendo nomi e altri dettagli identificativi, nonché di evitare l’uso di chatbot “pubblici” per testi recanti dati riservati.

Per evitare l’immissione di dati personali risulta pertanto essenziale l’adozione di misure di anonimizzazione adeguate, nel rispetto dei crismi emergenti dalla normativa sovranazionale e interna in materia di protezione dei dati personali.

Tali misure, di natura tanto tecnica quanto organizzativa, devono essere approntate curando il complesso degli adempimenti di data protection, che richiedono al titolare del trattamento (qui, l’avvocato) uno sforzo di carattere continuativo, stante la natura meramente “relativa” del trattamento di anonimizzazione, come recentemente confermato dalla Corte di giustizia UE nel caso SRB c. EDPS (sentenza del 4 settembre 2025, C-413-23 P), relativo al rapporto tra la nozione di “dati personali” e la “pseudonimizzazione”.

La mancata o impropria progettazione delle misure di anonimizzazione può esporre l’avvocato a molteplici livelli di responsabilità, a partire da quella disciplinare.