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Un’opera divenuta di dominio pubblico in alcuni Stati membri dell’Unione Europea può essere pubblicata a titolo gratuito su un sito internet, anche se è ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro, a condizione che il sito contenga un “blocco geografico” volto a impedirne l’accesso agli utenti della rete che lo consultano da quest’ultimo Stato membro.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 9 luglio 2026 (resa nella causa C-788/24) in relazione alla pubblicazione in olandese di un’edizione scientifica dei manoscritti di Anna Frank su un sito registrato in Belgio, l’accesso al quale era limitato da un “geoblocco” che ne impediva la consultazione a partire da uno Stato membro in cui i manoscritti erano ancora protetti dal diritto d’autore.

Il Fondo Anna Frank, titolare dei diritti d’autore sulle opere di Anna Frank, aveva quindi agito in giudizio per accertare la violazione del proprio diritto di comunicazione al pubblico, dal momento che nei Paesi Bassi alcune opere di Anna Frank sono protette fino al 2037 in forza di un regime transitorio particolare previsto dalla legge sul diritto d’autore.

La Corte è stata, quindi, chiamata a chiarire se una misura di blocco geografico sia sufficiente per ritenere che il pubblico destinatario di tale sito si limiti ai soli utenti non interessati dalla misura o se la possibilità di eluderla, facendo ricorso a un VPN o a un servizio analogo, costituisca un elemento di cui occorre tener conto ai fini della valutazione dell’esistenza di una comunicazione al pubblico nei Paesi Bassi.

La Corte, richiamando precedenti pronunce, ha stabilito che se un’opera è stata messa online senza l’adozione di misure tecnologiche di protezione, deve intendersi che il titolare ha voluto metterla a disposizione di tutti gli utenti di internet. Se, invece, tali misure sono state adottate, significa che il titolare ha espresso la sua volontà di dare accesso all’opera protetta solo a una determinata cerchia di utenti e non al loro insieme.

Infine, la sentenza ha precisato che la potenziale elusione di tali misure da parte di un VPN o di un servizio analogo non può costituire, di per sé, un elemento determinante per concludere nel senso del carattere inappropriato e, pertanto, inefficace, di tali misure.

In applicazione di questi principi, la Corte ha escluso la comunicazione al pubblico dell’edizione scientifica dei manoscritti di Anna Frank negli stati membri in cui la protezione è ancora in vigore e la conseguente violazione dei diritti d’autore del Fondo Anna Frank.

(Fabrizia Serpieri)