Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le “Linee Guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica” (GPDP, provv. 17 aprile 2026), dirette a ogni soggetto, privato o pubblico, che a qualsiasi titolo intervenga nell’utilizzo dei pixel di tracciamento nelle e-mail.
I pixel di tracciamento (tracking pixel) sono stati definiti come immagini, in genere non visibili dall’utente, ospitate su server remoti, scaricate nel client di posta del destinatario e archiviate nella memoria del suo terminale al momento dell’apertura dell’e-mail. Grazie a tale processo, il mittente può ottenere informazioni sull’avvenuta apertura del messaggio da parte di uno specifico utente, unitamente ad altre informazioni, come l’indirizzo IP, il tipo di dispositivo utilizzato o il tempo di consultazione, così abilitando il tracciamento dell’utente.
Si tratta di strumenti impiegati per molteplici finalità, come l’invio di comunicazioni di marketing basate sulla profilazione, il contrasto allo spam, la misurazione dell’audience e della performance delle comunicazioni inviate o per scopi tecnici.
Coerentemente a quanto sostenuto da lungo tempo in dottrina, il Garante ha chiarito che l’uso dei pixel tracking nelle e-mail ricade nella disciplina di “ePrivacy” applicabile ai cookie e agli altri strumenti di tracciamento, nonché in quella sulla protezione dei dati personali, e quindi in primis il GDPR.
Sul versante degli adempimenti, in ragione della particolare invasività dei pixel di tracciamento derivante dal loro carattere occulto, l’Autorità ha evidenziato la necessità di rispettare pienamente i principi di trasparenza e correttezza, nonché gli obblighi in materia di informativa, che potranno essere eseguiti anche tramite modalità semplificate, da individuare a cura dei soggetti obbligati.
Centrale è inoltre la garanzia di un appropriato presupposto di legittimità del trattamento. Il Garante ha chiarito come l’invio dei pixel richieda di acquisire il consenso preventivo degli utenti, specificando sul punto talune modalità semplificate che potranno essere adottate dagli operatori. Sono inoltre state individuate le ipotesi eccezionali in cui, nel rispetto di determinati limiti, risulta possibile impiegare i pixel senza richiedere il consenso dei destinatari.
Il provvedimento si rivolge a tutti gli operatori coinvolti (tra cui i fornitori di servizi di invio e-mail, di noleggio di liste di distribuzione e invio di e-mail, della stessa tecnologia di tracciamento e i content creator), inclusi coloro che già fanno utilizzo di queste tecnologie al momento dell’adozione del provvedimento, e riguarda ogni tipologia di e-mail (newsletter, DEM, e-mail transazionali e messaggi automatici, e-mail di servizio).
