Destinatari: deployers di AI.
Data di applicazione: 2 agosto 2026.
Obiettivo: rendere noto che un contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.
Il Regolamento (UE) 1689/2024 sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) del 13 giugno 2024 ha introdotto una serie di obblighi di trasparenza all’interno del territorio dell’Unione Europea cui sono tenuti i fornitori e i deployers di sistemi di AI, anche nel caso in cui presentino un rischio limitato (il minimo grado assegnato ad alcuni sistemi AI nel risk-based approach adottato dall’AI Act).
In questo contributo analizzeremo l’obbligo contemplato dall’art. 50.4 AI Act, in base al quale è previsto:
I deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati. Qualora il contenuto faccia parte di un'analoga opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza di cui al presente paragrafo si limitano all'obbligo di rivelare l'esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera.
Gli elementi che caratterizzano l’obbligo in oggetto sono:
1) la circostanza che il contenuto audio o video sia stato generato o manipolato artificialmente da un sistema AI
2) che il contenuto assomigli a persone, oggetti o eventi esistenti e possa apparire falsamente autentico o veritiero (c.d. “deep fake”).
Per quanto concerne le modalità da adottare al fine di rendere nota la natura “fake” del contenuto, la Commissione Europea sta elaborando un Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale (la cui versione definitiva dovrebbe essere approvata dalla Commissione Europea entro il mese di giugno 2026).
La bozza di Codice pubblicata a marzo 2026 prevede l’uso di un’icona composta dall’acronimo “AI”, che dovrà essere chiara, accessibile e riconoscibile, collocata in una posizione adeguata e ben visibile, in linea con il formato dei contenuti e il contesto di diffusione.
L’AI Act prevede un’attenuazione dell’obbligo nel caso cui il contenuto faccia parte di un’opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi. In tal caso, infatti, è sufficiente che l’esistenza del contenuto generato o manipolato artificialmente sia segnalata in maniera adeguata, senza ostacolare la fruizione dell’opera.
In tal senso, per quanto concerne le opere artistiche, creative, satiriche o fittizie, la bozza di Codice in via di elaborazione da parte della Commissione Europea (versione non definitiva del marzo 2026) prevede che l’icona dovrà essere posizionata in modo da non ostacolarne la fruizione.
L’AI Act ha, infine, chiarito che l’obbligo in esame non si applica se l’uso di tali sistemi AI è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.
