L’uso di immagini che ritraggono persone è un’attività particolarmente sensibile dal punto di vista delle normative in tema di privacy e protezione dei dati personali.
Di regola, l’immagine di una persona costituisce un “dato personale” e questo richiede che il suo trattamento avvenga nel rispetto del vigente quadro normativo in tema di data protection, che trova il suo fulcro nel Regolamento (UE) 2016/679 e, in Italia, nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003).
Nello specifico ambito del digital marketing, l’uso di tali immagini è ampiamente diffuso. Nonostante questo, sulle questioni di privacy si riscontrano spesso delle convinzioni errate, che è bene chiarire per limitare i rischi derivanti da queste attività.
Anzitutto, l’immagine di una persona è un “dato personale” di per sé, cioè a prescindere dalla disponibilità di ulteriori informazioni sulla persona ritratta. Un’immagine, ad esempio, deve ritenersi dato personale anche se chi la tratta non abbia modo di conoscere il nome della persona raffigurata.
La protezione garantita dall’ordinamento, inoltre, non viene meno con la pubblicazione delle immagini online o in altri contesti, in modo tale da rendere i contenuti fruibili da chiunque. In questo senso, le normative di data protection devono essere rispettate anche nel caso di download di immagini disponibili in Rete. Ciò, segnatamente, anche laddove le immagini siano semplicemente scaricate e poi archiviate internamente in vista di possibili utilizzi futuri, considerato che ai sensi di legge la mera conservazione costituisce comunque un “trattamento” di dati personali.
Proseguendo oltre, è bene chiarire che la normativa non si applica solo alle immagini in formato digitale, ma anche alle fotografie analogiche, nel caso in cui queste siano conservate all’interno di un archivio che le renda reperibili secondo determinati criteri.
In ultimo, un caso spesso oggetto di fraintendimenti riguarda la pubblicazione di contenuti sui social effettuata su indicazione di un’azienda da parte di singoli individui, ma. Si pensi, a titolo indicativo, agli studenti di una scuola di lingue che diffondono su Instagram le foto dell’open day dell’istituto, facendo seguito a una specifica iniziativa della scuola, che in cambio ha promesso uno sconto sull’iscrizione ai corsi. Ebbene, anche se la normativa di privacy non si applica quando i dati personali sono trattati per finalità puramente private, in tale casistica l’attività, in quanto svolta su indicazione di un operatore commerciale, potrebbe ritenersi pienamente soggetta agli obblighi di legge. Questi ultimi, in particolare, vincolerebbero anzitutto l’operatore stesso, sul quale graverebbero le principali responsabilità relative alla diffusione delle immagini operate dai singoli individui.
