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La regola generale della necessità del consenso della persona ritrattata non si applica quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Si tratta di ipotesi tassative, nelle quali il diritto alla riservatezza della persona raffigurata viene sacrificato a favore di interessi della collettività considerati prevalenti. 

L’eccezione della notorietà è giustificata solo nei limiti in cui la pubblicazione dell’immagine avvenga per soddisfare l’esigenza all’informazione e non può, invece, spingersi fino a invadere ogni aspetto della vita privata delle persone note.

Nel caso in cui un soggetto rivesta un ufficio pubblico, l’utilizzazione del suo ritratto è, invece, consentita a condizione che non inerisca alla sua sfera privata ma a occasioni in cui l’interessato agiva nell’esercizio delle sue funzioni.

Anche le esigenze di giustizia o di polizia possono giustificare l’uso dell’altrui ritratto in assenza di consenso, ad esempio nel caso di necessità di rintracciare una persona scomparsa o ricercata oppure quando l’esibizione dell’immagine sia esclusivamente finalizzata a provare circostanze di fatto rilevanti nell’ambito di un processo. 

L’assenza di necessità del consenso all’uso del proprio ritratto può, altresì, dipendere da finalità scientifiche, didattiche o culturali o dalla partecipazione a un evento di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.
Quest’ultima eccezione opera soltanto nel caso in cui la divulgazione del ritratto risponda a esigenze di pubblica utilità, riscontrabili quando non sia possibile informare la collettività su un determinato evento senza utilizzare l’immagine dei partecipanti. 

Le eccezioni sopra descritte non trovano, tuttavia, applicazione quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui il ritratto non sia di per sé lesivo, ma lo siano le modalità con le quali viene pubblicato.