La regola base per attività di marketing verso le persone fisiche è, come noto, quella del consenso: per inviare via email la pubblicità di un prodotto o servizio, ad esempio, occorre aver preventivamente acquisito il consenso dal destinatario. In alcuni casi è tuttavia lecito inviare comunicazioni promozionali via email senza richiedere preventivamente il consenso dei destinatari.
Si tratta del caso soft-spam, previsto all’art. 130, comma 4 del d.lgs. n. 196/2003.
Quella del soft-spam è però un’ipotesi eccezionale, applicabile nello stretto rispetto dei limiti di legge.
Le email promozionali possono essere inviate soltanto a soggetti già clienti del mittente.
La ditta che effettua l’azione di marketing, inoltre, deve aver acquisito gli indirizzi email nel contesto di una precedente vendita di un prodotto o servizio, e la promozione si deve riferire soltanto alla vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati.
Al destinatario, da ultimo, deve essere stata fornita la possibilità di opporsi a tale invio (opt-out), da garantire anche in occasione della trasmissione di ogni comunicazione.
Con una sentenza del giugno 2025, la Corte di Cassazione ha precisato gli stringenti requisiti da rispettare per beneficiare dell’eccezione del soft-spam, ribadendo un suo precedente.
Secondo i giudici di legittimità, la disciplina in esame impiega il termine “vendita” in senso tecnico: di conseguenza, occorre che tra il titolare del trattamento e il destinatario si sia stabilito un rapporto contrattuale a titolo oneroso. Ciò non accadrebbe quando l' interessato avesse solamente effettuato la registrazione su di un sito web o avesse concluso un contratto di prova oppure a titolo gratuito con il mittente.
Nel caso esaminato, in particolare, è stato ritenuto illecito l’invio di email da parte di un sito web verso gli utenti registrati al medesimo, svolto senza avere acquisito uno specifico consenso, ma sulla sola base di tale registrazione. Ciò, in quanto la registrazione a tale sito, che era un mero aggregatore di offerte e non un e-shop, non poteva dare origine a una “vendita” in senso stretto.