La riforma del Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), sulla quale da ultimo ha impattato il D.P.R. n. 66/2022, ha introdotto plurime novità in tema di adempimenti e tutele per il telemarketing, rendendo possibile l’iscrizione al registro anche delle numerazioni telefoniche mobili, così impedendo l’utilizzo per fini di marketing.
In considerazione del sistema del RPO, prima di avviare una campagna promozionale di telemarketing, le aziende sono tenute a consultare il registro per aggiornare le proprie liste, scartando i numeri iscritti al suo interno. Un rilevante effetto dell’iscrizione al RPO è di rendere inefficaci tutti i consensi privacy precedentemente espressi. Questa regola, tuttavia, prevede una significativa eccezione: l’iscrizione non travolge i consensi prestati dai clienti nel contesto di un rapporto contrattuale in essere oppure cessato da non più di 30 giorni. Resta fermo, a ogni modo, che tale eccezione è percorribile solo se l’azienda abbia comunque assicurato a clienti ed ex clienti la possibilità di revocare il consenso privacy prestato, in particolare mediante “procedure semplificate”.
Con l’entrata in vigore delle nuove regole sul RPO, è aumentata anche l’attenzione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Tra i numerosi provvedimenti adottati negli ultimi anni, il Garante ha avuto modo di esprimersi anche sulle norme da ultimo richiamate: in un caso riguardante una nota società operante nel mercato della vendita di energia, infatti, l’Autorità ha accertato che detta società, pur avendo contattato propri clienti o ex clienti, non aveva implementato le procedure semplificate per consentire la revoca del consenso; l’eccezione poc’anzi descritta, pertanto, non risultava applicabile, con la conseguenza che la società avrebbe invece dovuto procedere al “filtraggio” delle proprie liste di contatti prima di avviare le campagne outbound. Il caso in questione, segnatamente, si è chiuso con una sanzione amministrativa pecuniaria per oltre 6 milioni di euro, per lo svolgimento di chiamate promozionali indesiderate senza la previa acquisizione del consenso dei destinatari o impiegando numerazioni iscritte al RPO.