L’attività contrattuale può beneficiare in misura significativa dall’impiego delle nuove tecnologie, incluse quelle afferenti all’intelligenza artificiale (AI), che promettono di automatizzare l’intero ciclo di vita di tale attività, dalle trattative sino all’esecuzione e alla cessazione del contratto.
Si tratta di un tema che presenta sfide giuridiche di primaria complessità, rispetto alle quali il Regolamento (UE) 2024/1689, meglio noto come AI Act, non ha previsto una disciplina specifica.
Al riguardo, la Commissione europea, nella recente comunicazione sull’AI Continent Action Plan (aprile 2025), ha pianificato l’approvazione di una Apply AI Strategy, nel contesto della quale si prevedono azioni per affrontare questioni relative a settori specifici, tra cui sono state espressamente richiamate quelle dell’automated contracting.
L’UE mira in particolare a individuare gli strumenti di policy più efficaci per agevolare l’adozione dell’AI anche in questo contesto, anche tramite l’adozione di una nuova strategia per agevolare l’uso dei dati nello sviluppo di sistemi di IA (Data Union Strategy), destinata a proseguire la direzione tracciata dalla strategia europea per i dati del 2020.
In attesa dell’approvazione dell’AI Apply Strategy, utili indicazioni per affrontare le questioni giuridiche poste dalla contrattazione automatizzata si rinvengono nelle “Model Law on Automated Contracting” (MLAC), pubblicata dall’Uncitral nel 2024, rilevanti per l’ambito b-to-b.
La MLAC ha l’obiettivo di facilitare l’automazione contrattuale, anche mediante AI, nonché in riferimento agli smart contracts e alle transazioni m-to-m (machine-to-machine), tramite la previsione di regole atte a consentire il superamento degli ostacoli giuridici frapposti all’uso di queste tecnologie tanto per la formazione quanto per l’esecuzione dei contratti.
Al centro, vi è il riconoscimento dell’autonomia contrattuale e della libertà delle parti di fare utilizzo di questi sistemi, regolandoli opportunamente, nel rispetto delle norme imperative applicabili.