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Nell’ambito della legge autore, le fotografie sono suddivise in due categorie: le opere fotografiche creative, protette dal diritto d’autore e le fotografie “semplici”, prive di creatività e tutelate con un diritto connesso.

Rientrano in quest’ultima tipologia le immagini consistenti in una mera riproduzione della realtà, quelle caratterizzate dalla natura puramente “collaborativa” della prestazione posta in essere dal fotografo o che non siano frutto di una sua particolare capacità di scelta. 

La protezione mediante il diritto connesso è subordinata al fatto che gli esemplari rechino l’indicazione del nome del fotografo e della data di produzione della fotografia. In mancanza di queste informazioni la riproduzione dell’immagine senza il consenso del titolare dei diritti non determina la violazione del diritto connesso, salvo che il fotografo non dimostri la mala fede del riproduttore. 

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha tentato di adattare questa prescrizione, nata in un’epoca in cui gli esemplari delle fotografie erano necessariamente materiali, al contesto digitale. 

Sul punto il Tribunale di Milano, con sentenza del 28 maggio 2024, ha stabilito che una fotografia semplice reperita on line e priva di digital watermark contenente le indicazioni del nome del fotografo e della data di produzione della fotografia non può essere tutelata.