Skip to main content

Il GDPR riconosce una specifica protezione ai minori, considerata la loro particolare “vulnerabilità” derivante dalla loro carente o ridotta consapevolezza dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti in materia di trattamento dei dati.

Un tema particolarmente sensibile, in questo ambito, è la diffusione online di immagini di bambini e minori, che li espone a rischi significativi, derivanti dal possibile uso illecito delle loro fotografie e in generale dei loro dati da parte di terzi e dalle possibili ripercussioni nella loro vita sociale e sfera relazionale futura.

Su questo tema si è espresso di recente il Garante, con un provvedimento sanzionatorio di particolare interesse per la sua portata, adottato nei confronti di un asilo che pubblicava online foto e video di neonati e infanti.

L’Autorità, anzitutto, ha confermato che l’adeguamento alla normativa sulla protezione dei dati personali deve essere svolto tenendo in debita considerazione non solo il fatto che siano trattati dati personali di minori, ma anche la specifica fascia d’età di questi ultimi. A neonati e infanti, in particolare, deve essere accordata una protezione più elevata, vista la loro particolare vulnerabilità in ragione dell’età.

In questo senso, la pubblicazione online di immagini di bambini in tenera età, che nel caso esaminato riguardavano anche contesti particolarmente delicati rispetto all’esigenza di tutelarne la dignità (es. utilizzo dei servizi igienici, cambio pannolino, massaggi infantili ecc.), è stata ritenuta in contrasto sia con la disciplina sulla protezione dei dati personali sia con la protezione dei diritti fondamentali della persona riconosciuta dal nostro ordinamento, a partire dalla Costituzione.

La pubblicazione di queste immagini è stata giudicata illecita anche perché non riconducibile alle finalità di interesse pubblico che gli asili – inclusi quelli privati – sono chiamati a perseguire.

In questo contesto, di significativo rilievo è che il Garante ha ritenuto che neppure il consenso dei genitori può essere sufficiente a giustificare un simile trattamento. Il potere-dovere di chi esercita la responsabilità genitoriale di accordare o meno il consenso è infatti limitato dal principio del perseguimento del “superiore interesse del minore”, superiore interesse che, nel caso descritto, non poteva ravvisarsi nella pubblicazione delle immagini per scopi da considerarsi, più che didattici, promozionali.

Le modalità definite dall’asilo per la raccolta del consenso in ogni caso, risultavano non conformi alla normativa vigente sotto molteplici profili. Ad esempio, il consenso non poteva considerarsi informato, perché il modulo redatto per la sua raccolta recava dei riferimenti soltanto generici sulle modalità di trattamento delle immagini dei bambini, che non consentiva ai genitori di comprendere le specifiche attività di trattamento che l’asilo intendeva svolgere.