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L’uso dell’immagine di un personaggio noto in una fiction televisiva non necessita del consenso dei suoi eredi quando la funzione culturale e informativa dell’opera prevale su quella commerciale.

È quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza del 3 agosto 2026, n. 24401, che ha definito una controversia instaurata da uno dei figli di un noto Commissario di Pubblica Sicurezza, al quale non era stato richiesto il consenso per l’uso del nome e dell’immagine del padre in una fiction.   

Per utilizzare il ritratto altrui è in via di principio necessario il consenso della persona raffigurata e, dopo la sua morte, dei soggetti indicati dall’art. 96 della legge autore (ossia, in primo luogo, il coniuge e i figli). Il principio del consenso incontra, tuttavia, alcune eccezioni quando l’uso dell’immagine è preordinato a garantire interessi considerati di maggiore rilevanza rispetto a quelli della persona ritratta. Per quanto rileva nel caso in esame, l’art. 97 legge autore stabilisce che il consenso non è necessario quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà del personaggio raffigurato o da scopi scientifici, didattici o culturali.

Il presupposto alla base della prima eccezione è che l’uso dell’immagine della persona famosa a prescindere dal suo consenso è lecita solo quando il diritto all’informazione della collettività prevale sul suo diritto alla riservatezza, ossia quando tale uso è necessario per documentare visivamente le notizie ad essa relative che il pubblico ha interesse a conoscere. 

Ne consegue che l’uso a fini promozionali di immagini di una persona nota non rientra nella predetta eccezione.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Roma (confermando la decisione di primo grado) aveva accolto le domande dell’erede che non aveva prestato il consenso, ritenendo che le finalità commerciali e di lucro della fiction fossero idonee a escludere la sussistenza di finalità informative o didattico-culturali, con conseguente inapplicabilità delle scriminanti sopra menzionate.

La Cassazione, tuttavia, non ha condiviso questa impostazione e ha ritenuto che l’esistenza di una finalità lucrativa non possa escludere, di per sé, uno scopo informativo, didattico o culturale. Anche la realizzazione di un documentario a carattere storiografico, infatti, potrebbe combinarsi con l’esercizio di un’attività imprenditoriale (tendenzialmente finalizzata a uno scopo di lucro).

Ad avviso della Cassazione, quindi, la Corte d’Appello avrebbe dovuto effettuare un bilanciamento tra le concorrenti funzioni culturali-informative e commerciali, escludendo l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 97 solo in caso di prevalenza delle seconde.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, l’aggiunta di aspetti di fantasia non ha compromesso le finalità didattico-culturali della fiction, che ha mantenuto la propria natura di veicolo informativo sulla figura del Commissario, sui suoi innovativi metodi investigativi e sui casi principali da lui affrontati. Un’opera appartenente al genere della fiction televisiva, inoltre, avendo anche lo scopo di intrattenere il pubblico, non può prescindere dall’inserimento di elementi romanzati della vita privata dei personaggi. 

(Fabrizia Serpieri)