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Il diritto conferito agli autori di utilizzare in esclusiva le proprie opere dell’ingegno è soggetto a una serie di eccezioni e limitazioni, che corrispondono a ipotesi nelle quali il legislatore ha operato un bilanciamento tra gli interessi della collettività e quelli degli autori.

Tra queste, la Direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione ha previsto un’eccezione facoltativa ai diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico nel caso in cui l'utilizzo dell’opera avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche (art. 5.3 lett. k), che non è stata recepita dal legislatore italiano.

Poiché la nozione di “pastiche” non è definita a livello normativo, la Corte di Giustizia è stata chiamata a fornirne un’interpretazione uniforme per tutto il territorio dell’Unione Europea.

La vicenda da ultimo sottoposta alla sua attenzione riguardava l’inserimento di una sequenza ritmica di circa due secondi - prelevata dal brano “Metall auf metall” del gruppo musicale tedesco Kraftwerk - in una canzone intitolata “Nur Mir”. In merito, alla Corte è stato chiesto di chiarire se l’uso a scopo di “pastiche” abbia carattere residuale e comprenda ogni atto di incontro artistico con un’opera preesistente, incluso il campionamento (sampling), o se, al contrario, per applicare l’eccezione sia necessaria la presenza di umorismo o un atto di omaggio.

Con la sentenza del 14 aprile 2026, resa nella causa C-590/23, la Corte ha stabilito che il “pastiche” non deve necessariamente rappresentare una manifestazione di umorismo o una presa in giro, poiché viceversa non presenterebbe alcuna autonomia rispetto alla parodia e alla caricatura e finirebbe per sovrapporsi ad esse.

La nozione di pastiche, tuttavia, non può avere carattere residuale ma deve includere creazioni che evocano una o più opere preesistenti e che, pur presentando differenze rispetto a queste ultime, utilizzano alcuni dei loro elementi caratteristici tutelati dal diritto d’autore, anche mediante il campionamento (sampling), «allo scopo di instaurare con tali opere un dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale e che può assumere diverse forme, in particolare quella di un’imitazione stilistica aperta di dette opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con le opere stesse» (punto 58 della sentenza).

La Corte ha, inoltre, chiarito che l’uso a scopo di pastiche non presuppone necessariamente l’intenzione di utilizzare alcuni elementi dell’opera protetta a tali fini, in quanto è sufficiente che il carattere di pastiche sia riconoscibile da una persona che conosce l’opera preesistente.