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Negli ultimi anni la giurisprudenza si è espressa in numerose occasioni in merito alla tutelabilità, mediante il diritto d’autore, dei format di trasmissioni televisive (non espressamente contemplati dalla legge sul diritto d’autore tra le categorie di opere dell’ingegno protette) e ha chiarito che, per poter accedere alla tutela, il format deve possedere un grado sufficiente di compiutezza espressiva e non consistere in una mera idea astratta.

In particolare, deve essere contraddistinto da un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, in modo da presentare una struttura esplicativa ripetibile del programma. Quanto al requisito del carattere creativo, la sua sussistenza è stata riconosciuta qualora il format presenti alcuni elementi del tutto originali, idonei a connotarne in maniera determinante l'intera struttura, oppure quando la combinazione di elementi anche noti risulti comunque nuova e particolare.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 10 novembre 2025, si è espressa sulla tutelabilità con il diritto d’autore e l’eventuale plagio del format di un’applicazione per smartphone finalizzata a favorire una maggiore interazione tra club sportivi e tifosi, attraverso un quiz contest online basato su performance dei giocatori, curiosità e pronostici calcistici.

L’ideatore della app, dopo aver depositato il progetto presso la SIAE, aveva interpellato la società sportiva potenziale destinataria del format, che si era inizialmente mostrata interessata ma che, dopo l’invio della presentazione del progetto aveva interrotto le comunicazioni. In seguito, l’autore della app aveva scoperto che sul sito ufficiale della squadra era stato reso disponibile un quiz contest online contenente caratteristiche che sembravano in gran parte coincidenti con quelle del suo progetto. Aveva, quindi, agito in giudizio per accertare la natura di opera dell’ingegno del suo format e il conseguente plagio da parte della società sportiva.

La Corte d’Appello di Torino ha ritenuto, alla luce dell'evoluzione dei media, che la tutela prevista per i format televisivi possa essere estesa anche a quelli diffusi online e ha, di conseguenza, applicato i criteri elaborati in ambito televisivo. Ha, tuttavia, escluso la tutela autoriale del format in esame per carenza di carattere creativo, dal momento che la quasi totalità degli elementi caratterizzanti indicati dall’autore si limitava a richiamare, in termini generici, la tematica dei pronostici calcistici, che costituisce una prassi largamente diffusa nel mercato di riferimento e che trova applicazione in una pluralità di format già noti, consolidati e liberamente accessibili al pubblico.

(Fabrizia Serpieri)