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L’esame della creatività delle opere di industrial design non è soggetto a parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti per le altre tipologie di opere tutelabili con il diritto d’autore.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 4 dicembre 2025 (resa nelle cause riunite C-580/23 e C-795/23 relative, rispettivamente, a una linea di tavoli da pranzo e a un sistema di mobili modulari).

Una consolidata giurisprudenza ha individuato l’originalità delle opere dell’ingegno nella manifestazione delle scelte libere e creative idonee a riflettere la personalità dell’autore. In merito, la Corte ha precisato che la creatività delle scelte è esclusa non solo quando l’autore sia limitato da vincoli, principalmente tecnici, idonei a condizionarne il processo creativo, ma anche quando tali scelte, per quanto libere, non attribuiscono all’opera un aspetto unico.

Ha, inoltre, aggiunto che la valutazione della creatività prescinde dalle intenzioni dell’autore così come da circostanze successive alla creazione dell’opera, quali, in particolare, la sua presentazione in mostre d’arte o musei. Si pone, di conseguenza, un problema di compatibilità tra i principi espressi dalla Corte e il requisito del “valore artistico” (che la legge italiana sul diritto d’autore richiede, in aggiunta al carattere creativo, per accordare la protezione alle opere di industrial design), la cui sussistenza è stata ripetutamente individuata nel riconoscimento delle creazioni di design da parte degli ambienti specializzati.

(Fabrizia Serpieri)