Destinatari: fornitori e deployers di AI.
Data di applicazione: 2 febbraio 2025.
Obiettivo: vietare l’uso di sistemi AI idonei a creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato.
Il Regolamento (UE) 1689/2024 sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) del 13 giugno 2024 ha introdotto una serie di divieti all’interno del territorio dell’Unione Europea per pratiche di uso di sistemi AI che determinano un rischio “inaccettabile” (il massimo grado assegnato ad alcuni AI nel risk-based approach adottato dall’AI Act).
In questo contributo analizzeremo la pratica contemplata dall’art. 5.1 lett. e) AI Act, in base al quale è vietata:
l'immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso.
Gli elementi che caratterizzano la pratica oggetto di divieto sono:
1) la circostanza che il sistema AI sia immesso sul mercato, messo in servizio o usato nell’Unione europea
2) per la finalità di creare o ampliare le banche dati di riconoscimento facciale
3) mediante scraping non mirato di immagini facciali
4) da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso
La creazione di questa tipologia di banche dati avviene mediante la trasformazione dell’immagine in una rappresentazione matematica per il confronto e la successiva messa a disposizione per la ricerca automatica di un volto o di una persona.
Le Linee Guida approvate dalla Commissione Europea il 29 luglio 2025 hanno chiarito che con il termine “scraping” si intende l’uso di web crawler per l’estrazione automatica di dati e che lo scraping è “non mirato” quando non è specificamente orientato a una persona o a un gruppo ristretto di persone.
Esemplificando, questo significa che non sarà quindi consentito fornire o utilizzare un sistema AI che raccoglie in un data base immagini facciali tratte da internet o filmati a circuito chiuso per integrarlo in un sistema di videosorveglianza degli accessi ai fini dell’automatico riconoscimento facciale.
Non rientra, invece, nell’ambito della pratica vietata in esame lo scraping “mirato”, ossia quello finalizzato a raccogliere immagini o video contenenti volti soltanto di specifiche persone o di gruppi predefiniti di persone (ad esempio, al fine di trovare l’autore di un reato).
In quest’ottica, sono consentite, ad esempio, la fornitura o l’uso di un sistema AI volto a ricercare automaticamente un’immagine raccolta da una videocamera (relativa a chi accede a un certo locale) scandagliando internet o immagini di filmati a circuito chiuso.
Resta ovviamente fermo che, come precisato dalle Linee Guida, la pubblicazione della propria immagine su una pagina social con visibilità pubblica non implica mai la prestazione di alcun consenso all’inserimento dell’immagine stessa in una banca dati di riconoscimento facciale.
