Destinatari: deployers di AI.
Data di applicazione: 2 febbraio 2025.
Obiettivo: vietare l’uso di sistemi AI di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, fatte salve le eccezioni stabilite dall’AI Act.
Il Regolamento (UE) 1689/2024 sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) del 13 giugno 2024 ha introdotto una serie di divieti all’interno del territorio dell’Unione Europea per pratiche di uso di sistemi AI che determinano un rischio “inaccettabile” (il massimo grado assegnato ad alcuni AI nel risk-based approach adottato dall’AI Act).
In questo contributo analizzeremo la pratica contemplata dall’art. 5.1 lett. h) AI Act, in base al quale è vietato:
l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto a meno che, e nella misura in cui, tale uso sia strettamente necessario per uno degli obiettivi seguenti:
- la ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la ricerca di persone scomparse;
- la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico;
- la localizzazione o l'identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, ai fini dello svolgimento di un'indagine penale, o dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una sanzione penale per i reati di cui all'allegato II, punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.
Gli elementi che caratterizzano la pratica oggetto di divieto sono:
1) la circostanza che il sistema AI sia usato nell’Unione europea
2) il sistema di AI deve essere un sistema di identificazione biometrica remota, utilizzato:
- in tempo reale;
- in spazi accessibili al pubblico;
- a fini di attività di contrasto.
L’AI Act ha chiarito che per “identificazione biometrica” si intende il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, comportamentali o psicologiche al fine di determinare l’identità di una persona confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati (art. 3.35).
L’identificazione biometrica è “remota” quando non necessita del coinvolgimento attivo delle persone (art. 3.41).
Le Linee Guida approvate dalla Commissione Europea il 29 luglio 2025 hanno chiarito che ai fini del coinvolgimento attivo non è sufficiente che le persone siano informate della presenza di telecamere, ma è necessario che si posizionino attivamente e consapevolmente davanti a una videocamera installata in modo da favorire la partecipazione attiva (come avviene, ad esempio, nel caso dei biglietti della metropolitana biometrici, in cui le persone si avvicinano consapevolmente al sensore per poter accedere).
L’AI Act ha, inoltre, specificato che si ha uso “in tempo reale” quando il rilevamento e l'ulteriore trattamento dei dati biometrici da parte del sistema avvengono “istantaneamente, quasi istantaneamente o in ogni caso senza ritardi significativi” (considerando 17), mentre la nozione di “spazio accessibile al pubblico” include qualsiasi luogo fisico di proprietà pubblica o privata, accessibile a un numero indeterminato di persone, indipendentemente dal fatto che possano applicarsi determinate condizioni di accesso e indipendentemente dalle potenziali restrizioni di capacità (art. 3.44).
Le attività di contrasto sono quelle svolte dalle autorità di contrasto o per loro conto a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse (art. 3.46).
L’AI Act prevede, poi, ai punti da i a iii della lettera h), tre eccezioni al divieto in esame:
- che il sistema AI sia utilizzato per la ricerca mirata di vittime di specifici reati;
- che l’AI sia volto a prevenire una minaccia per la vita, l'incolumità delle persone o un attacco terroristico;
- che la pratica AI sia finalizzata a localizzare o identificare una persona sospettata di aver commesso specifici reati.
L’applicazione di queste eccezioni è tuttavia subordinata alla condizione che l’uso per gli obiettivi specificamente indicati sia autorizzato dalla legislazione nazionale e che siano soddisfatte le condizioni e le garanzie previste dall’art. 5, paragrafi da 2 a 7.
