Il Regolamento (UE) 1689/2024 sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) del 13 giugno 2024 ha introdotto una serie di divieti all’interno del territorio dell’Unione Europea per pratiche di uso di sistemi AI che determinano un rischio “inaccettabile” (il massimo grado assegnato ad alcuni AI nel risk-based approach adottato dall’AI Act).
La violazione dei divieti posti in relazione a tali pratiche è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria fino a 35.000.000 Euro o, se l’autore del reato è un'impresa, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
L’individuazione del perimetro di ciascuna pratica vietata è pertanto essenziale, sia per chi sviluppa, immette nel mercato o in servizio nell’Unione Europea sistemi AI, sia per chi ne fa uso per scopi professionali (deployers), sia gli utenti finali di tali sistemi.
Alle “pratiche vietate” introdotte dal Regolamento (UE) 1689/2024 sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) del 13 giugno 2024 abbiamo dedicato una serie di approfondimenti, ai quali rinviamo:
- Divieto di tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli
- Divieto di tecniche che sfruttano la vulnerabilità
- Divieto di sistemi AI che attribuiscono un punteggio sociale
- Divieto di tecniche che valutano o prevedono il rischio di commissione di reati
- Divieto di scraping non mirato delle immagini facciali
- Divieto di sistemi di riconoscimento delle emozioni di una persona fisica
- Divieto di sistemi di categorizzazione biometrica per la deduzione o l’inferenza di informazioni “sensibili”
- Divieto di identificazione biometrica remota “in tempo reale” a fini di attività di contrasto
