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Destinatari: fornitori di AI.

Data di applicazione: 2 agosto 2026.

Obiettivo: rendere edotte le persone fisiche del fatto che stanno interagendo con un sistema di AI.

Il Regolamento (UE) 1689/2024 sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) del 13 giugno 2024 ha introdotto una serie di obblighi di trasparenza all’interno del territorio dell’Unione Europea cui sono tenuti i fornitori e i deployers di sistemi di AI, anche nel caso in cui presentino un rischio limitato (il minimo grado assegnato ad alcuni sistemi AI nel risk-based approach adottato dall’AI Act).

In questo contributo analizzeremo l’obbligo contemplato dall’art. 50.1 AI Act, in base al quale è previsto:

I fornitori garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche sono progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato.

Gli elementi che caratterizzano l’obbligo in oggetto sono:

1) la circostanza che il sistema AI sia destinato a interagire direttamente con le persone fisiche

2) la necessità che venga progettato e sviluppato in modo da informare le persone fisiche interessate che stanno interagendo con un sistema AI

3) con l’eccezione del caso in cui tale circostanza risulti evidente per una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta.

Per evitare rischi specifici di impersonificazione o inganno, l’AI Act ha stabilito che le persone fisiche dovrebbero ricevere una notifica nel momento in cui interagiscono con un sistema AI, a meno che la natura virtuale dell’interlocutore non risulti di assoluta evidenza a una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta. In quest’ultima ipotesi, infatti, il fornitore non sarà assoggettato ad alcun obbligo (ad esempio, nel caso in cui una persona dotata delle predette caratteristiche sia perfettamente consapevole di interagire con un chatbot e non con una persona reale).

Nell’attuare tale obbligo, i fornitori dovrebbero, inoltre, prendere in considerazione le caratteristiche delle persone fisiche appartenenti a gruppi vulnerabili a causa della loro età o disabilità, nella misura in cui il sistema di AI sia destinato a interagire anche con questi gruppi (considerando 132).

Le informazioni da rendere in base a questo obbligo devono essere fornite alle persone interessate in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione.

L’AI Act ha, infine, chiarito che l’obbligo in esame non si applica ai sistemi AI autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.