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I titolari dei diritti d’autore sull’opera cinematografica sono i soggetti che hanno contribuito sotto il profilo creativo alla sua realizzazione: gli autori del soggetto, della sceneggiatura e della colonna musicale e il regista. Tuttavia, è al produttore che la legge autore (l. 633/1941, l.a.) imputa l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica relativi allo sfruttamento cinematografico dell’opera.

La corretta individuazione del produttore di un’opera cinematografica è quindi di fondamentale importanza pratica.

Sui criteri che devono essere applicati a questo fine si è recentemente pronunciato il Tribunale di Bologna con una decisione dell’8 aprile 2026, con la quale ha rigettato le domande avanzate da un regista, volte a rivendicare la sua qualifica di co-produttore di un film.

A sostegno della sua pretesa, il regista aveva allegato la circostanza che la qualifica di co-produttore gli fosse stata attribuita nei titoli di coda del film (credits). Il regista invocava quindi a suo favore il disposto dell’art. 45 l.a., ai sensi del quale si presume produttore dell’opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola.

Il Tribunale, tuttavia, ha applicato l’art. 103 l.a., secondo il quale si reputano autori e produttori del film i soggetti che sono indicati come tali nel Registro pubblico delle opere cinematografiche e che prevale sulla presunzione prevista dall’art. 45 l.a. Nel caso di specie, l’assenza dell’iscrizione del regista nel Registro pubblico escludeva quindi la possibilità di riconoscergli la qualifica di co-produttore sulla base della sola indicazione nei titoli di coda. 

Il Tribunale ha inoltre precisato che, ai fini del riconoscimento della qualifica di produttore cinematografico, non è sufficiente un mero contributo finanziario alla realizzazione dell’opera, essendo invece necessaria un’effettiva attività di organizzazione, coordinamento e controllo del processo produttivo. Tale attività si concretizza, a titolo esemplificativo, nell’acquisizione dei diritti relativi agli apporti creativi, nella stipulazione dei contratti con cast e troupe, nella scelta delle locations, nonché nell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per le riprese.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha rilevato che il regista non aveva fornito alcuna prova in merito all’effettivo svolgimento delle attività sopra descritte, necessarie ai fini dell’acquisizione della qualifica di produttore.

(Fabrizia Serpieri)

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