Skip to main content

L’uso di fotografie protette dal diritto d’autore per addestrare un sistema di intelligenza artificiale è lecito se effettuato per scopi di ricerca scientifica da un’organizzazione no-profit.

È quanto stabilito dal Tribunale di Amburgo con sentenza del 27 settembre 2024, che rappresenta la prima decisione resa dall’Autorità Giudiziaria di uno Stato Membro dell’UE in tema di uso di opere dell’ingegno per finalità di training di sistemi AI. 

Sul punto, l’art. 4 della Direttiva UE 2019/790 (Direttiva Digital Copyright) ha previsto un’utilizzazione libera per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati. L'eccezione in oggetto, tuttavia, non si applica qualora l'utilizzo delle opere e di altri materiali sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online (c.d. “opt-out”).

La possibilità di apporre una dichiarazione di riserva non è, invece, prevista nel caso di attività di text and data mining per scopi di ricerca scientifica (art. 3 Direttiva Digital Copyright).

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che le attività di addestramento del sistema AI avessero finalità di ricerca scientifica e ha, quindi, riconosciuto l’inapplicabilità della dichiarazione di riserva.