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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 132 del 23 settembre 2025 sull’intelligenza artificiale, il cui Capo VI è dedicato ai rapporti tra AI e diritto d’autore.

In particolare, la legge italiana è intervenuta su due aspetti che avevano in precedenza formato oggetto di riflessioni e dibattiti: la tutelabilità mediante il diritto d’autore delle creazioni generate dalla AI e la possibilità di utilizzare opere dell’ingegno protette ai fini di addestramento dei sistemi di AI.

L’art. 25, comma 1, lett. a) della Legge fornisce risposta negativa al primo interrogativo, stabilendo che la protezione mediante il diritto d’autore è riservata alle opere dell’ingegno umano, precisando però che l’uso dell’AI nel processo creativo è ammesso, ma solo con funzione ausiliaria del lavoro intellettuale dell’autore.

Quanto al secondo aspetto, l’art. 25, comma 1, lett. b) sancisce che l’attività di estrazione di testo e di dati da opere protette (Text and Data Mining, secondo la dicitura della direttiva digital copyright) mediante sistemi AI è consentita, pur entro i rigorosi limiti previsti dagli artt. 71-ter e 71-quater l.a. (introdotti appunto in recepimento della Direttiva UE 2019/790).

In virtù di questo richiamo, l’attività di estrazione di testo e di dati (TDM) potrà essere effettuata dagli organismi di ricerca e dagli istituti di tutela del patrimonio culturale, per finalità di ricerca scientifica, da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso.

Al di fuori di questa ipotesi, il TDM sarà consentito a condizione che il titolare dei diritti non abbia esercitato il c.d. “opt-out”, ossia non si sia riservato espressamente l’uso delle opere e dei materiali protetti.

Al di là delle formulazioni scelte dal legislatore nazionale, occorrerà capire, da un lato, cosa si possa intendere per supporto ausiliario dell’AI ai fini della creazione dell’opera e, dall’altro, se l’estensione dell’eccezione per TDM alle attività tout court di addestramento dell’AI sarà ritenuta in linea con le norme (tassative) europee sulle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore.

La discussione pare quindi destinata a rimanere sostanzialmente aperta su entrambi i quesiti.